| CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA DELLA FONDERIA MARINI Art.
1 - DISPOSIZIONI GENERALI
a) Le
presenti Condizioni generali di vendita sono
state predisposte sulla base degli usi in vigore
nei Paesi aderenti al Comitato delle Associazioni
Europee di Fonderia (1) e definiscono i diritti e
gli obblighi della Fonderia e del Committente
relativi ai contratti per le forniture di getti
di metalli ferrosi e non ferrosi, come pure per
prestazioni, consigli e servizi che la Fonderia
può essere in grado di fornire al Committente.
b) Di
conseguenza, le Condizioni generali di vendita
costituiscono la base giuridica di detti
contratti per tutte le disposizioni che non siano
state oggetto di esplicite pattuizioni scritte.
c)
Queste Condizioni generali di vendita rendono
inoperante ogni clausola contraria, in qualsiasi
modo formulata dal Committente ove non sia stata
accettata per iscritto dalla Fonderia.
d) Nel
caso in cui un Committente o un gruppo di
Committenti decidano di instaurare. con le loro
Fonderie fornitrici, relazioni approfondite di
partecipazione industriale, le presenti
Condizioni generali di vendita serviranno di
base, unitamente alle condizioni generali di
acquisto di detti Committenti, alla
predisposizione del testo delle condizioni
generali di scambio che concreterà l'accordo
fatto.
e) Per
le forniture su catalogo, le caratteristiche
tecniche e le quotazioni riportate nei listini
hanno un valore puramente indicativo, e la
consegna della merce così ordinata sarà,
comunque, subordinata all'esistenza di uno stock
al momento del ricevimento dellíordinazione.
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Art.
2 - PROGETTAZIONE DEI GETTI
a)
Salvo diverso accordo espresso, di norma la
Fonderia non progetta i getti da essa realizzati,
limitandosi al ruolo di fornitore industriale.
Infatti. è il Committente che decide di
rivolgersi a uno specialista che egli giudica
disponga degli impianti e della competenza adatti
alle proprie necessità.
La progettazione ha per risultato la definizione
completa di un prodotto. Tuttavia, la
progettazione può essere, in tutto o in parte,
oggetto della fornitura industriale, qualora nel
contratto ne siano precisati i limiti.
In ogni caso, il Committente si assume la totale
responsabilità della progettazione, in rapporto
al risultato industriale da lui voluto. Trattasi
in particolare del caso di getti definiti dalla
Fonderia con l'impiego del calcolatore, su
richiesta del Committente e sulla base di un
capitolato fornito dal Committente stesso.
b) Nel
caso specifico in cui la Fonderia progetta e
fabbrica i getti destinati alla clientela, i
getti stessi devono essere oggetto di un
contratto particolare, essendo fuori dal campo di
applicazione delle presenti Condizioni generali
di vendita.
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Art.
3 - OFFERTA E ORDINAZIONE
a) La
richiesta di offerta del Committente deve essere
accompagnata dal capitolato tecnico.
b)
L'offerta della Fonderia non può essere
considerata definitiva. se non fa riferimento a
un esplicito termine di validità.
Quanto precede vale anche nei casi in cui il
Committente apporti modifiche al capitolato
tecnico o ai getti-campione che, eventualmente,
gli siano stati sottoposti dalla Fonderia.
c) La
Fonderia è impegnata solo dalle condizioni della
sua accettazione dell'ordinazione ferma e
definitiva del Committente, per lettera o con un
altro mezzo di comunicazione generatore di un
documento.
Poichè un'ordinazione aperta si concreta in
richieste di consegne periodiche o cadenzate,
I'ordinazione stessa deve essere conclusa per una
durata limitata, concordata tra la Fonderia e il
Committente.
(1) Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera.
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Art.
4 - STUDl
La vendita dei getti non comporta il
trasferimento al Committente dei diritti di
proprietà della Fonderia sulle soluzioni
tecniche di fabbricazione studiate per la
realizzazione dei getti stessi. Il medesimo
principio vale pure per le soluzioni che,
attraverso una originale modifica del capitolato
tecnico, Ia Fonderia proponga per migliorare la
qualità o il costo dei getti. Se il Committente
accetta tali soluzioni, egli deve concordare con
la Fonderia le condizioni del loro utilizzo
nell'ambito dell'ordinazione.
In nessun caso il Committente potrà disporre o
divulgare le soluzioni tecniche elaborate dalla
Fonderia, senza averne esplicitamente acquistato
la proprietà, o la legittima disponibilità.
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Art.
5 - MODELLI E ATTREZZATURE
a)
Quando sono fornite dal Committente, tutte le
attrezzature di fabbricazione (quali i modelli,
le casse d'anima, le sagome, Ie attrezzature, i
dispositivi di controllo, ecc.) devono
obbligatoriamente evidenziare in modo distinto le
marcature e i riferimenti di montaggio o di
impiego, e devono essere fornite a titolo
gratuito nel luogo precisato dalla Fonderia.
Il Committente assume la responsabilità della
perfetta concordanza di queste attrezzature con i
disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, a
richiesta del Committente, Ia Fonderia verifica
detta concordanza e si riserva il diritto di
fatturare il costo di tali operazioni.
Le spese per le eventuali modifiche, che la
Fonderia giudica necessario apportare ai fini di
una corretta esecuzione dei getti, sono a carico
del Committente, preventivamente informato per
iscritto.
In linea generale e salvo un previo accordo
scritto con il Committente, Ia Fonderia non
garantisce la durata di impiego delle
attrezzature.
Nel caso in cui le attrezzature vengano fornite
dal Committente con i disegni e il capitolato i
quali, a loro volta, non consentano la verifica
completa della perfetta concordanza tra questi
vari elementi, Ie forme, le dimensioni e gli
spessori dei getti greggi saranno determinati in
tutto o in parte da tali attrezzature. La
responsabilità del risultato conseguente è a
carico esclusivo del Committente, preventivamente
informato per iscritto dalla Fonderia.
In ogni caso, se le attrezzature ricevute dalla
Fonderia non sono conformi all'impiego che la
stessa Fonderia ha il ragionevole diritto di
attendersi, il prezzo dei getti inizialmente
convenuto potrà essere oggetto di domanda di
revisione da parte della Fonderia, e un accordo
tra le parti dovrà intervenire prima di iniziare
l'esecuzione dei getti.
b)
Quando è incaricata di realizzare i modelli, le
casse d'anima, le sagome e le attrezzature, la
Fonderia li esegue d'accordo con il Committente,
secondo le esigenze della propria tecnica di
fabbricazione.
Il costo della loro realizzazione, non chè le
spese inerenti alla sostituzione o alla
riparazione a seguito di usura, è pagato alla
Fonderia indipendentemente dalla fornitura dei
getti.
La Fonderia non può essere tenuta responsabile
delle spese di sostituzione delle attrezzature
destinate a servire una sola volta, nel caso di
scarto del getto imputabile ai rischi normali di
fabbricazione.
Salvo previo accordo con la Fonderia sulla
maggiorazione di prezzo per coprire tale rischio,
il Committente deve fornire una nuova
attrezzatura in sostituzione, oppure pagarne
l'esecuzione se affidata alla Fonderia.
c) Il
prezzo delle attrezzature di fabbricazione
progettate dalla Fonderia, che siano o non dalla
stessa realizzate, non comprende la proprietà
intellettuale della Fonderia su queste
attrezzature, cioè l'apporto delle sue
esperienze o dei suoi brevetti per il loro studio
o la loro messa a punto.
Lo stesso dicasi per le modifiche eventuali, che
la Fonderia effettua sulle attrezzature fornite
dal Committente, per assicurare la buona
esecuzione dei getti. Dopo l'esecuzione
dell'ordinazione le attrezzature restano in
deposito presso la Fonderia.
Il Committente può prenderne possesso soltanto
sulla base di un accordo scritto sulle condizioni
di utilizzo della proprietà intellettuale della
Fonderia e dopo il pagamento di tutte le fatture,
qualunque ne sia il titolo.
Le attrezzature sono conservate dalla Fonderia in
buono stato di funzionamento tecnico; le
conseguenze della loro usura, la riparazione o la
sostituzione sono, in ogni caso, a carico del
Committente.
Salvo diverso accordo, le attrezzature devono
essere pagate per il 50% all'ordinazione e il
saldo alla realizzazione dei getti o, se del
caso, alla data di accettazione dei
getti-campione.
d) La
Fonderia si impegna a non impiegare, per conto di
terzi, le attrezzature di cui alle lettere a), b)
e c), che siano o no di sua proprietà, salvo
autorizzazione scritta del Committente.
e)
Spetta al Committente, che ha l'intera
responsabilità dei modelli e delle attrezzature
di cui alle lettere a), b) e c) di cui è
proprietario, di provvedere alla loro
assicurazione contro il rischio di danneggiamento
o di distruzione in fonderia, rinunciando a
qualsiasi azione contro la Fonderia. Le varie
attrezzature vengono restituite al Committente, a
sua richiesta o per iniziativa della Fonderia,
nello stato in cui si trovano e semprechè siano
stati integralmente pagati getti fabbricati, le
attrezzature stesse e i diritti derivanti dalla
proprietà industriale della Fonderia. Tali
attrezzature, se restano in deposito presso la
Fonderia, vengono conservate gratuitamente per un
periodo di tre anni a decorrere dall'esecuzione
dell'ultima ordinazione. Trascorso tale periodo,
se il Committente non ha richiesto la
restituzione delle sue attrezzature. o se le due
parti non si sono accordate per la proroga e per
le modalità del deposito, la Fonderia ha il
diritto di procedere alla loro distruzione,
trascorsi tre mesi dalla messa in mora del
Committente per il ritiro, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, rimasta
senza effetto.
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Art.
6 - INSERTI
Gli inserti, forniti dal Committente a suo
esclusivo rischio e responsabilità e destinati a
essere incorporati nella forma prima della
colata, devono essere di qualità ineccepibile.
Essi devono essere consegnati alla Fonderia
gratuitamente e franco di porto e in quantità
sufficiente per tener conto dei normali rischi di
fabbricazione.
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Art.
7 - TERMINI Dl CONSEGNA
a) I
termini di consegna decorrono dalla data di
conferma dell'ordinazione da parte della Fonderia
e, comunque, a partire dalla data in cui tutti i
documenti, materiali e dettagli di esecuzione
sono stati forniti dal Committente, al quale
incombe l'adempimento di tutte le altre
condizioni preliminari.
b) Il
carattere tassativo del termine concordato deve
essere precisato nel contratto come pure la sua
natura (termine di messa a disposizione, termine
di presentazione per il controllo o il collaudo,
termine di consegna effettiva, ecc.). In mancanza
di queste precisazioni, il termine ha valore
approssimativo.
c) I
termini contrattuali sono prorogati su richiesta
della Fonderia o del Committente per qualsiasi
causa indipendente dalla loro volontà che ponga
il richiedente della proroga nell'impossibilità
di rispettare i propri impegni.
La parte inadempiente dovrà informare l'altra
parte di tale impossibilità, non appena si
verifichi l'evento. Le due parti debbono allora
consultarsi immediatamente per concordare le
disposizioni da prendere.
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Art.
8 - IMBALLAGGI E PROTEZIONE
a)
Salvo diverso accordo tra la Fonderia e il
Committente, gli imballaggi della fornitura
vengono fatturati dalla Fonderia e diventano di
proprietà del Committente.
b) I
contenitori, telai, pallets e ogni altro
materiale permanente di proprietà della
Fonderia, debbono essere restituiti dal
Committente in buono stato e franco di porto, al
più tardi entro trenta giorni dal ricevimento
degli stessi; in mancanza di ciò, saranno
fatturati dalla Fonderia.
Se questi materiali sono di proprietà del
Committente, questi deve farli pervenire in buono
stato alla Fonderia entro la data precedentemente
concordata con la stessa, nel luogo precisato
dalla Fonderia.
c) A
richiesta del Committente, i getti possono essere
protetti con uno strato di vernice, la cui
definizione è fatta dal Committente; il costo
dell'operazione gli è addebitato dalla Fonderia.
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Art.
9 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
a) La
consegna dei getti si intende sempre effettuata
presso la Fonderia, qualunque siano le clausole
del contratto di fornitura in merito al pagamento
delle spese di trasporto.
La consegna è effettuata con la rimessa diretta
della merce al Committente o al vettore dallo
stesso designato nel contratto o, in mancanza di
indicazione, al vettore scelto dalla Fonderia.
ln caso di mancanza di istruzioni sulla
destinazione o di impossibilità di spedire
indipendente dalla volontà della Fonderia, la
consegna si considera avvenuta con semplice
avviso di messa a disposizione; in questo caso i
getti sono fatturati e messi in deposito a spese,
rischio e pericolo del Committente. Salvo diverso
accordo precisato nel contratto, a discrezione
della Fonderia sono autorizzate spedizioni
parziali.
b) Il
trasferimento dei rischi al Committente è
realizzato al momento della consegna così come
sopra indicato, nonostante il diritto di riserva
di proprietà.
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Art.
10 - TRASPORTO
a) In
ogni caso, Ia Fonderia effettua la spedizione e
le operazioni accessorie al trasporto in qualità
di mandataria del Committente che, al ricevimento
della fattura, le rimborsa le spese per le
spedizioni in porto franco. Spetta, quindi, al
Committente. che assume tutti i rischi di queste
operazioni, di verificare, all'arrivo del
materiale, lo stato, la quantità e la
rispondenza delle forniture alle indicazioni
contenute nella nota di spedizione.
b) -
Il Committente deve segnalare immediatamente alla
Fonderia le eventuali contestazioni, e ciò senza
pregiudizio delle azioni legali che ha diritto di
promuovere contro il vettore.
c)
Sono a carico del Committente le spese e i rischi
di invio e ritorno dei materiali di cui allíart.
5-a. Come pure quelli dei getti-campione
destinati a servire da riferimento.
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Art.
11 - PREZZI
a)
Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali
delle forniture sono unitari, tasse escluse, per
partenza dalla Fonderia per i getti consegnati
nello stato specificato dal contratto o, in
mancanza di precisazioni, greggi di fonderia,
sbavati e smaterozzati .
b) I
prezzi potranno essere, secondo quanto
esplicitamente previsto nel contratto: o soggetti
a revisione sulla base di formule appropriate che
tengano conto delle variazioni del costo dei
materiali, delle energie. dei salari e delle
spese collegate all'ordinazione, intervenute tra
la data del contratto e quella della consegna
contrattuale, in mancanza di altre date di
applicazione precisate nel contratto, o fermi per
un termine convenuto.
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Art.
12 - PESI
Nel caso particolare di getti venduti a peso, è
solo il peso effettivo (rilevato all'uscita dalla
Fonderia) che fa fede, in quanto i pesi
menzionati nell'offerta e nell'ordine hanno
valore puramente indicativo.
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Art.
13 - QUANTITÀ
Dal punto di vista quantitativo fa fede il numero
di getti indicato nel contratto e ciò in
particolare nel caso di getti formati a mano. Nel
caso di produzione di serie, a macchina, è
consentita una certa tolleranza sul numero di
getti prodotti e consegnati, da convenirsi tra le
parti durante la negoziazione del contratto. In
mancanza di accordo, Ia tolleranza generalmente
ammessa è del + 5% del numero di getti indicato
nel contratto.
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Art.
14 - CONDIZIONI Dl PAGAMENTO
a) I
pagamenti vanno fatti alla sede della Fonderia.
I termini e le modalità di pagamento, come pure
il pagamento di eventuali acconti, devono essere
oggetto di un accordo esplicito nel contratto.
In mancanza di accordo in tal senso, i pagamenti
si intendono implicitamente fatti per pagamento
netto, senza sconto, a trenta giorni data
fattura.
b)
Senza pregiudizio per il diritto di riserva di
proprietà di cui all' art. 17, la mancata
restituzione delle tratte, con l'accettazione e
l'indicazione del domicilio bancario, entro sette
giorni dal loro invio, I'inadempienza nel
pagamento di una scadenza, qualsiasi diminuzione
della solvibilità del Committente e, in
particolare, Ia rilevazione di un protesto o di
un diritto reale di garanzia sui beni del
Committente, comportano, a scelta della Fonderia,
di pieno diritto e senza bisogno di messa in
mora:
1- o
la decadenza dal beneficio del termine concesso e
di conseguenza l'esigibilità immediata delle
somme ancora dovute a qualsiasi titolo come pure
la sospensione di ogni ulteriore consegna;
2- o
la risoluzione di tutti i contratti in corso con
il diritto di ritenzione degli acconti ricevuti e
delle attrezzature e getti detenuti dalla
Fonderia fino alla definizione dell'eventuale
risarcimento.
c)
Ogni somma divenuta esigibile è produttiva, di
pieno diritto e senza necessità di messa in
mora, di interessi al tasso di sconto praticato
dalla Banca di emissione del Paese della
Fonderia, maggiorato del 2%, a decorrere dalla
scadenza della fattura e fino alla data di
effettivo pagamento.
d) Il
Committente non può differire la scadenza
pattuita per il pagamento, se la ricezione o la
spedizione delle forniture messe a sua
disposizione in Fonderia subiscono ritardi o non
possono essere effettuate per qualsiasi motivo
indipendente dalla volontà della Fonderia
stessa.
Quanto precede vale anche per il pagamento della
differenza tra l'importo totale della fattura e
il prezzo dei getti che, a seguito di
contestazione da parte del Committente, possono
dare luogo a bonifici o note di credito,
eventualmente accordati dalla Fonderia in base
all'art. 16.
Il Committente non può ritenersi dispensato dal
pagare tutto o parte dell'importo, dovuto alla
Fonderia in relazione a sue eventuali
contropretese derivanti dall'esercizio del
diritto di garanzia, senza l'accordo della
Fonderia.
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Art.
15 - CONTROLLO E COLLAUDO
a) II
Committente assume l'intera responsabilità sulla
progettazione dei getti in funzione del risultato
industriale da lui ricercato e che egli solo
conosce con precisione.
Di conseguenza, il Committente elabora il
capitolato tecnico che fissa le specifiche atte a
definire, sotto ogni aspetto, i getti da
realizzare, come pure la natura e le modalità
delle ispezioni. controlli e prove imposti per il
collaudo di accettazione.
L'accettazione, da parte del Committente, di
suggerimenti della Fonderia dati allo scopo di
apportare miglioramenti al capitolato tecnico o
alla modifica del disegno dei getti non può in
alcun modo tradursi in un trasferimento di
responsabilità, poichè la progettazione resta
in ogni caso a carico esclusivo del Committente.
b) In
ogni caso ed anche in mancanza di collaudo di
accettazione, Ia natura e l'estensione dei
controlli e delle prove necessari, le norme e le
classi di severità nonchè le tolleranze di
qualsiasi natura, devono essere precisate sui
disegni e sul capitolato tecnico
obbligatoriamente allegati dal Committente alla
sua richiesta di offerta, e confermate nel
contratto tra le due parti. Nel caso di
produzione di getti compositi o assemblati per
saldatura dalla Fonderia, le parti dovranno
mettersi d'accordo sulla delimitazione di
ciascuno dei componenti e sull'estensione e la
natura delle zone di transizione
c) In
mancanza di un capitolato tecnico relativo ai
controlli e alle prove da fare sui getti, la
Fonderia si limita a effettuare sugli stessi un
semplice controllo dimensionale-visivo.
d) I
controlli e le prove, ritenuti necessari dal
Committente. sono effettuati. a sua richiesta,
dalla Fonderia stessa o da un laboratorio od
organismo esterno. Ciò deve essere precisato al
più tardi all'atto della stipula del contratto,
e lo stesso dicasi per la natura e l'estensione
di questi controlli e prove.
Nel caso in cui sia previsto un collaudo di
accettazione, I'estensione e le condizioni di
tale collaudo devono essere stabilite al più
tardi all'atto della stipula del contratto. Salvo
diverso accordo precisato nel contratto, il
collaudo ha luogo presso la Fonderia, a spese del
Committente, al più tardi nella settimana
seguente all'invio dell'avviso di messa a
disposizione per il collaudo, indirizzato dalla
Fonderia al Committente o all'organismo
incaricato del collaudo. Nel caso di carenza del
Committente o dell'Organismo di collaudo, i getti
sono messi in deposito dalla Fonderia a spese,
rischio e pericolo del Committente. Dopo una
seconda notifica della Fonderia rimasta senza
effetto alcuno nei quindici giorni seguenti al
suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e
la Fonderia è in diritto di procedere alla sua
spedizione e fatturazione.
Il principio e le modalità dei controlli non
distruttivi sono definiti in funzione della
progettazione dei getti, per cui il Committente
deve sempre precisare, nella richiesta di offerta
e nell'ordinazione, i controlli che ha deciso di
fare effettuare, le parti dei getti interessate
dai controlli e le classi di severità richieste,
e ciò per determinare in particolare le
condizioni per esercitare la garanzia definita
all'art. 16.
In ogni caso, i controlli e i collaudi sono
effettuati nel quadro di norme appropriate,
secondo le condizioni definite dai disegni e dal
capitolato tecnico, decise dal Committente e
accettate dalla Fonderia.
e) Il
prezzo dei controlli e delle prove è
generalmente distinto da quello dei getti, ma
può esservi incluso se le parti sono d'accordo.
Tale prezzo tiene conto dei lavori particolari
necessari per ottenere le condizioni
indispensabili per la buona esecuzione dei
controlli, soprattutto nel caso di controlli non
distruttivi.
f) Le
produzioni realizzate nel quadro di un sistema di
Assicurazione Qualità impongono che questa
condizione sia precisata dal Committente nella
sua richiesta di offerta e nella sua ordinazione,
condizione che la Fonderia, a sua volta, deve
confermare nella sua offerta e nell'accettazione
dell'ordinazione, naturalmente senza pregiudizio
delle disposizioni degli articoli precedenti.
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Art.
16 - RESPONSABILITÀ E GARANZIA
a) La
Fonderia si obbliga a fornire getti conformi ai
disegni e alle prescrizioni del capitolato
tecnico contrattuale.
Per le ordinazioni di serie, il Committente deve
richiedere la fabbricazione di getti campione che
gli verranno presentati dalla Fonderia. Dopo che
il Committente avrà effettuato a sua cura i
controlli e le prove ritenuti necessari, lo
stesso comunicherà la propria accettazione alla
Fonderia, per lettera o con un altro mezzo di
comunicazione generatore di documento, entro
quindici giorni dalla data in cui sono stati
ricevuti i getti-campione.
In caso di reclamo del Committente riguardante i
getti consegnati, Ia Fonderia si riserva il
diritto di esaminare sul posto i getti stessi.
b) La
garanzia della Fonderia consiste, dopo accordo
con il Committente:
1-
nell'accreditare al Committente il valore dei
getti riconosciuti non conformi ai disegni e al
capitolato tecnico contrattuale o ai getti
campione accettati dal Committente stesso:
2- o
nel sostituire gratuitamente i getti;
3- o
nel procedere o fare procedere alla loro
riparazione.
I getti, che la Fonderia sostituisce, danno luogo
a un bonifico o a una nota di accredito, e i
getti in sostituzione sono rifatturati sulla base
del prezzo iniziale.
La riparazione è effettuata in base a modalità
decise o accettate dal Committente.
La Fonderia ne assume il costo qualora si
incarichi di effettuarla o deve dare il suo
accordo preventivo se il Committente decide di
realizzarla ad un prezzo che avrà fatto
conoscere preventivamente alla Fonderia.
La sostituzione o la riparazione dei getti,
effettuata in base ad accordo tra le parti, non
può avere líeffetto di modificare il regime
della garanzia.
I getti, di cui il Committente ottiene
l'accredito, la sostituzione o la riparazione
dalla Fonderia, sono restituiti in porto
assegnato, e la Fonderia si riserva il diritto di
scegliere il trasportatore.
c)
Sotto pena di decadenza dal diritto alla garanzia
in precedenza definita, il Committente è tenuto
a denunciare i vizi constatati e a chiedere
esplicitamente la sostituzione o la riparazione
dei getti in causa nel termine massimo, a partire
dalla consegna:
1- di
15 giorni per i vizi palesi;
2- di
6 mesi per i vizi occulti, termine ridotto a un
mese per la produzione di serie.
Alla scadenza di questi termini, non è più
accettato alcun reclamo.
La riparazione di getti, effettuata dal
Committente senza l'accordo formale della
Fonderia circa il principio e il suo costo,
comporta la perdita del diritto alla garanzia.
d) In
nessun caso la garanzia si estende:
1- ai
danni causati da un getto difettoso, nel corso
del suo impiego, se il Committente ha commesso la
colpa di metterlo in servizio senza aver
provveduto o fatto provvedere a tutti i controlli
e prove inerenti alla sua progettazione, il suo
impiego e il risultato industriale richiesto, in
special modo quelli previsti all'art. 15 d;
2-
alle spese delle operazioni che i getti subiscono
prima della messa in opera. soprattutto i
trattamenti, Ie lavorazioni e i controlli atti a
rivelare vizi redibitori in base al contratto, se
questi non sono imputabili a colpa grave della
Fonderia;
3-
alle spese di montaggio, di smontaggio e di
ritiro dalla circolazione dei getti da parte del
Committente.
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Art.
17 - DIRITTO Dl RISERVA Dl PROPRIETÀ
Le vendite di getti sono effettuate con la
garanzia del diritto di riserva di proprietà ove
questo diritto sia riconosciuto dalla
legislazione del Paese dove si trova la merce al
momento del reclamo e purchè siano assolte tutte
le condizioni prescritte dalla legge per far
valere tale diritto.
In caso contrario, il Committente è tenuto ad
assicurare alla Fonderia il beneficio di tutti
quei diritti che garantiscono le vendite nel
Paese dove si trovano i getti al momento del
reclamo.
Quanto precede non può in alcun caso comportare
la deroga alla clausola attributiva di competenza
di cui all'art. 20.
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Art.
18 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE
In tutti i casi di cui all'art. 2-a, il
Committente garantisce la Fonderia contro
qualsiasi conseguenza delle azioni che potrebbero
essere intentate a quest'ultimo a causa
dell'esecuzione di una ordinazione di getti
coperti da diritti di proprietà industriale o
intellettuale quali brevetti, marchi o modelli
depositati o da un qualsiasi altro diritto di
privativa industriale di terzi.
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Art.
19 - RISOLUZIONE
Il Committente che annulla tutto o parte
dell'ordinazione o che ne rinvia notevolmente la
data di consegna, senza responsabilità da parte
della Fonderia, è tenuto a indennizzare la
stessa Fonderia per la totalità delle spese
sopportate fino alla data del ricevimento
dell'avviso di annullamento o del ritardo, senza
pregiudizio degli ulteriori costi diretti e
indiretti che possono derivare alla Fonderia, a
seguito di questa decisione.
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Art.
20 - CONTESTAZIONI
I contratti sono regolati dalla legislazione del
Paese in cui ha sede la Fonderia.
Le parti tenteranno di regolare per le vie
amichevoli qualsiasi contestazione relativa
all'interpretazione e all'esecuzione delle
presenti Condizioni generali di vendita e dei
contratti posti in essere.
Se ciò non è possibile e in mancanza di un
diverso accordo, il Foro, nella cui
circoscrizione la Fonderia ha la propria sede
legale, è il solo competente per qualsiasi
contestazione sui contratti di fornitura,
qualunque siano le condizioni di vendita e le
modalità di pagamento stipulate; ciò anche nel
caso di chiamata in garanzia o di pluralità di
convenuti.
Tuttavia, se attrice è la Fonderia, questa ha la
facoltà di adire il Foro della circoscrizione in
cui si trova la sede legale del Committente e, in
questo caso, di rinunciare eventualmente
all'applicazione della propria legislazione.
Data , li . Timbro e firma del Committente
Letto, confermato con approvazione di ogni
clausola e più specificatamente quelle di cui
agli artt. 5 (Modelli e attrezzature), 7 (Termini
di consegna). 9 (Consegna e trasferimento dei rischi). 13 (Quantità). 14 (Condizioni di pagamento), 15 (Controllo e collaudo). 16 (Responsabilità e garanzia), 19 (Risoluzione),
20 (Contestazioni) ai sensi dell'art. 1341 Codice
Civile. Data: , li Timbro e firma del Committente
Ed. 1/91
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