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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA FONDERIA MARINI

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
a) Le presenti Condizioni generali di vendita sono state predisposte sulla base degli usi in vigore nei Paesi aderenti al Comitato delle Associazioni Europee di Fonderia (1) e definiscono i diritti e gli obblighi della Fonderia e del Committente relativi ai contratti per le forniture di getti di metalli ferrosi e non ferrosi, come pure per prestazioni, consigli e servizi che la Fonderia può essere in grado di fornire al Committente.

b) Di conseguenza, le Condizioni generali di vendita costituiscono la base giuridica di detti contratti per tutte le disposizioni che non siano state oggetto di esplicite pattuizioni scritte.

c) Queste Condizioni generali di vendita rendono inoperante ogni clausola contraria, in qualsiasi modo formulata dal Committente ove non sia stata accettata per iscritto dalla Fonderia.

d) Nel caso in cui un Committente o un gruppo di Committenti decidano di instaurare. con le loro Fonderie fornitrici, relazioni approfondite di partecipazione industriale, le presenti Condizioni generali di vendita serviranno di base, unitamente alle condizioni generali di acquisto di detti Committenti, alla predisposizione del testo delle condizioni generali di scambio che concreterà l'accordo fatto.

e) Per le forniture su catalogo, le caratteristiche tecniche e le quotazioni riportate nei listini hanno un valore puramente indicativo, e la consegna della merce così ordinata sarà, comunque, subordinata all'esistenza di uno stock al momento del ricevimento dellíordinazione.
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Art. 2 - PROGETTAZIONE DEI GETTI
a) Salvo diverso accordo espresso, di norma la Fonderia non progetta i getti da essa realizzati, limitandosi al ruolo di fornitore industriale. Infatti. è il Committente che decide di rivolgersi a uno specialista che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità.
La progettazione ha per risultato la definizione completa di un prodotto. Tuttavia, la progettazione può essere, in tutto o in parte, oggetto della fornitura industriale, qualora nel contratto ne siano precisati i limiti.
In ogni caso, il Committente si assume la totale responsabilità della progettazione, in rapporto al risultato industriale da lui voluto. Trattasi in particolare del caso di getti definiti dalla Fonderia con l'impiego del calcolatore, su richiesta del Committente e sulla base di un capitolato fornito dal Committente stesso.

b) Nel caso specifico in cui la Fonderia progetta e fabbrica i getti destinati alla clientela, i getti stessi devono essere oggetto di un contratto particolare, essendo fuori dal campo di applicazione delle presenti Condizioni generali di vendita.
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Art. 3 - OFFERTA E ORDINAZIONE
a) La richiesta di offerta del Committente deve essere accompagnata dal capitolato tecnico.

b) L'offerta della Fonderia non può essere considerata definitiva. se non fa riferimento a un esplicito termine di validità.
Quanto precede vale anche nei casi in cui il Committente apporti modifiche al capitolato tecnico o ai getti-campione che, eventualmente, gli siano stati sottoposti dalla Fonderia.

c) La Fonderia è impegnata solo dalle condizioni della sua accettazione dell'ordinazione ferma e definitiva del Committente, per lettera o con un altro mezzo di comunicazione generatore di un documento.
Poichè un'ordinazione aperta si concreta in richieste di consegne periodiche o cadenzate, I'ordinazione stessa deve essere conclusa per una durata limitata, concordata tra la Fonderia e il Committente.
(1) Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera.
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Art. 4 - STUDl
La vendita dei getti non comporta il trasferimento al Committente dei diritti di proprietà della Fonderia sulle soluzioni tecniche di fabbricazione studiate per la realizzazione dei getti stessi. Il medesimo principio vale pure per le soluzioni che, attraverso una originale modifica del capitolato tecnico, Ia Fonderia proponga per migliorare la qualità o il costo dei getti. Se il Committente accetta tali soluzioni, egli deve concordare con la Fonderia le condizioni del loro utilizzo nell'ambito dell'ordinazione.
In nessun caso il Committente potrà disporre o divulgare le soluzioni tecniche elaborate dalla Fonderia, senza averne esplicitamente acquistato la proprietà, o la legittima disponibilità.
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Art. 5 - MODELLI E ATTREZZATURE
a) Quando sono fornite dal Committente, tutte le attrezzature di fabbricazione (quali i modelli, le casse d'anima, le sagome, Ie attrezzature, i dispositivi di controllo, ecc.) devono obbligatoriamente evidenziare in modo distinto le marcature e i riferimenti di montaggio o di impiego, e devono essere fornite a titolo gratuito nel luogo precisato dalla Fonderia.
Il Committente assume la responsabilità della perfetta concordanza di queste attrezzature con i disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, a richiesta del Committente, Ia Fonderia verifica detta concordanza e si riserva il diritto di fatturare il costo di tali operazioni.
Le spese per le eventuali modifiche, che la Fonderia giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione dei getti, sono a carico del Committente, preventivamente informato per iscritto.
In linea generale e salvo un previo accordo scritto con il Committente, Ia Fonderia non garantisce la durata di impiego delle attrezzature.
Nel caso in cui le attrezzature vengano fornite dal Committente con i disegni e il capitolato i quali, a loro volta, non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari elementi, Ie forme, le dimensioni e gli spessori dei getti greggi saranno determinati in tutto o in parte da tali attrezzature. La responsabilità del risultato conseguente è a carico esclusivo del Committente, preventivamente informato per iscritto dalla Fonderia.
In ogni caso, se le attrezzature ricevute dalla Fonderia non sono conformi all'impiego che la stessa Fonderia ha il ragionevole diritto di attendersi, il prezzo dei getti inizialmente convenuto potrà essere oggetto di domanda di revisione da parte della Fonderia, e un accordo tra le parti dovrà intervenire prima di iniziare l'esecuzione dei getti.

b) Quando è incaricata di realizzare i modelli, le casse d'anima, le sagome e le attrezzature, la Fonderia li esegue d'accordo con il Committente, secondo le esigenze della propria tecnica di fabbricazione.
Il costo della loro realizzazione, non chè le spese inerenti alla sostituzione o alla riparazione a seguito di usura, è pagato alla Fonderia indipendentemente dalla fornitura dei getti.
La Fonderia non può essere tenuta responsabile delle spese di sostituzione delle attrezzature destinate a servire una sola volta, nel caso di scarto del getto imputabile ai rischi normali di fabbricazione.
Salvo previo accordo con la Fonderia sulla maggiorazione di prezzo per coprire tale rischio, il Committente deve fornire una nuova attrezzatura in sostituzione, oppure pagarne l'esecuzione se affidata alla Fonderia.

c) Il prezzo delle attrezzature di fabbricazione progettate dalla Fonderia, che siano o non dalla stessa realizzate, non comprende la proprietà intellettuale della Fonderia su queste attrezzature, cioè l'apporto delle sue esperienze o dei suoi brevetti per il loro studio o la loro messa a punto.
Lo stesso dicasi per le modifiche eventuali, che la Fonderia effettua sulle attrezzature fornite dal Committente, per assicurare la buona esecuzione dei getti. Dopo l'esecuzione dell'ordinazione le attrezzature restano in deposito presso la Fonderia.
Il Committente può prenderne possesso soltanto sulla base di un accordo scritto sulle condizioni di utilizzo della proprietà intellettuale della Fonderia e dopo il pagamento di tutte le fatture, qualunque ne sia il titolo.
Le attrezzature sono conservate dalla Fonderia in buono stato di funzionamento tecnico; le conseguenze della loro usura, la riparazione o la sostituzione sono, in ogni caso, a carico del Committente.
Salvo diverso accordo, le attrezzature devono essere pagate per il 50% all'ordinazione e il saldo alla realizzazione dei getti o, se del caso, alla data di accettazione dei getti-campione.

d) La Fonderia si impegna a non impiegare, per conto di terzi, le attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), che siano o no di sua proprietà, salvo autorizzazione scritta del Committente.

e) Spetta al Committente, che ha l'intera responsabilità dei modelli e delle attrezzature di cui alle lettere a), b) e c) di cui è proprietario, di provvedere alla loro assicurazione contro il rischio di danneggiamento o di distruzione in fonderia, rinunciando a qualsiasi azione contro la Fonderia. Le varie attrezzature vengono restituite al Committente, a sua richiesta o per iniziativa della Fonderia, nello stato in cui si trovano e semprechè siano stati integralmente pagati getti fabbricati, le attrezzature stesse e i diritti derivanti dalla proprietà industriale della Fonderia. Tali attrezzature, se restano in deposito presso la Fonderia, vengono conservate gratuitamente per un periodo di tre anni a decorrere dall'esecuzione dell'ultima ordinazione. Trascorso tale periodo, se il Committente non ha richiesto la restituzione delle sue attrezzature. o se le due parti non si sono accordate per la proroga e per le modalità del deposito, la Fonderia ha il diritto di procedere alla loro distruzione, trascorsi tre mesi dalla messa in mora del Committente per il ritiro, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimasta senza effetto.
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Art. 6 - INSERTI
Gli inserti, forniti dal Committente a suo esclusivo rischio e responsabilità e destinati a essere incorporati nella forma prima della colata, devono essere di qualità ineccepibile. Essi devono essere consegnati alla Fonderia gratuitamente e franco di porto e in quantità sufficiente per tener conto dei normali rischi di fabbricazione.
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Art. 7 - TERMINI Dl CONSEGNA
a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell'ordinazione da parte della Fonderia e, comunque, a partire dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Committente, al quale incombe l'adempimento di tutte le altre condizioni preliminari.

b) Il carattere tassativo del termine concordato deve essere precisato nel contratto come pure la sua natura (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il collaudo, termine di consegna effettiva, ecc.). In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore approssimativo.

c) I termini contrattuali sono prorogati su richiesta della Fonderia o del Committente per qualsiasi causa indipendente dalla loro volontà che ponga il richiedente della proroga nell'impossibilità di rispettare i propri impegni.
La parte inadempiente dovrà informare l'altra parte di tale impossibilità, non appena si verifichi l'evento. Le due parti debbono allora consultarsi immediatamente per concordare le disposizioni da prendere.
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Art. 8 - IMBALLAGGI E PROTEZIONE
a) Salvo diverso accordo tra la Fonderia e il Committente, gli imballaggi della fornitura vengono fatturati dalla Fonderia e diventano di proprietà del Committente.

b) I contenitori, telai, pallets e ogni altro materiale permanente di proprietà della Fonderia, debbono essere restituiti dal Committente in buono stato e franco di porto, al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi; in mancanza di ciò, saranno fatturati dalla Fonderia.
Se questi materiali sono di proprietà del Committente, questi deve farli pervenire in buono stato alla Fonderia entro la data precedentemente concordata con la stessa, nel luogo precisato dalla Fonderia.

c) A richiesta del Committente, i getti possono essere protetti con uno strato di vernice, la cui definizione è fatta dal Committente; il costo dell'operazione gli è addebitato dalla Fonderia.
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Art. 9 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
a) La consegna dei getti si intende sempre effettuata presso la Fonderia, qualunque siano le clausole del contratto di fornitura in merito al pagamento delle spese di trasporto.
La consegna è effettuata con la rimessa diretta della merce al Committente o al vettore dallo stesso designato nel contratto o, in mancanza di indicazione, al vettore scelto dalla Fonderia.
ln caso di mancanza di istruzioni sulla destinazione o di impossibilità di spedire indipendente dalla volontà della Fonderia, la consegna si considera avvenuta con semplice avviso di messa a disposizione; in questo caso i getti sono fatturati e messi in deposito a spese, rischio e pericolo del Committente. Salvo diverso accordo precisato nel contratto, a discrezione della Fonderia sono autorizzate spedizioni parziali.

b) Il trasferimento dei rischi al Committente è realizzato al momento della consegna così come sopra indicato, nonostante il diritto di riserva di proprietà.
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Art. 10 - TRASPORTO
a) In ogni caso, Ia Fonderia effettua la spedizione e le operazioni accessorie al trasporto in qualità di mandataria del Committente che, al ricevimento della fattura, le rimborsa le spese per le spedizioni in porto franco. Spetta, quindi, al Committente. che assume tutti i rischi di queste operazioni, di verificare, all'arrivo del materiale, lo stato, la quantità e la rispondenza delle forniture alle indicazioni contenute nella nota di spedizione.

b) - Il Committente deve segnalare immediatamente alla Fonderia le eventuali contestazioni, e ciò senza pregiudizio delle azioni legali che ha diritto di promuovere contro il vettore.

c) Sono a carico del Committente le spese e i rischi di invio e ritorno dei materiali di cui allíart. 5-a. Come pure quelli dei getti-campione destinati a servire da riferimento.
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Art. 11 - PREZZI
a) Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza dalla Fonderia per i getti consegnati nello stato specificato dal contratto o, in mancanza di precisazioni, greggi di fonderia, sbavati e smaterozzati .

b) I prezzi potranno essere, secondo quanto esplicitamente previsto nel contratto: o soggetti a revisione sulla base di formule appropriate che tengano conto delle variazioni del costo dei materiali, delle energie. dei salari e delle spese collegate all'ordinazione, intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale, in mancanza di altre date di applicazione precisate nel contratto, o fermi per un termine convenuto.
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Art. 12 - PESI
Nel caso particolare di getti venduti a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all'uscita dalla Fonderia) che fa fede, in quanto i pesi menzionati nell'offerta e nell'ordine hanno valore puramente indicativo.
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Art. 13 - QUANTITÀ
Dal punto di vista quantitativo fa fede il numero di getti indicato nel contratto e ciò in particolare nel caso di getti formati a mano. Nel caso di produzione di serie, a macchina, è consentita una certa tolleranza sul numero di getti prodotti e consegnati, da convenirsi tra le parti durante la negoziazione del contratto. In mancanza di accordo, Ia tolleranza generalmente ammessa è del + 5% del numero di getti indicato nel contratto.
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Art. 14 - CONDIZIONI Dl PAGAMENTO
a) I pagamenti vanno fatti alla sede della Fonderia.
I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo esplicito nel contratto.
In mancanza di accordo in tal senso, i pagamenti si intendono implicitamente fatti per pagamento netto, senza sconto, a trenta giorni data fattura.

b) Senza pregiudizio per il diritto di riserva di proprietà di cui all' art. 17, la mancata restituzione delle tratte, con l'accettazione e l'indicazione del domicilio bancario, entro sette giorni dal loro invio, I'inadempienza nel pagamento di una scadenza, qualsiasi diminuzione della solvibilità del Committente e, in particolare, Ia rilevazione di un protesto o di un diritto reale di garanzia sui beni del Committente, comportano, a scelta della Fonderia, di pieno diritto e senza bisogno di messa in mora:
1- o la decadenza dal beneficio del termine concesso e di conseguenza l'esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo come pure la sospensione di ogni ulteriore consegna;
2- o la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di ritenzione degli acconti ricevuti e delle attrezzature e getti detenuti dalla Fonderia fino alla definizione dell'eventuale risarcimento.

c) Ogni somma divenuta esigibile è produttiva, di pieno diritto e senza necessità di messa in mora, di interessi al tasso di sconto praticato dalla Banca di emissione del Paese della Fonderia, maggiorato del 2%, a decorrere dalla scadenza della fattura e fino alla data di effettivo pagamento.

d) Il Committente non può differire la scadenza pattuita per il pagamento, se la ricezione o la spedizione delle forniture messe a sua disposizione in Fonderia subiscono ritardi o non possono essere effettuate per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà della Fonderia stessa.
Quanto precede vale anche per il pagamento della differenza tra l'importo totale della fattura e il prezzo dei getti che, a seguito di contestazione da parte del Committente, possono dare luogo a bonifici o note di credito, eventualmente accordati dalla Fonderia in base all'art. 16.
Il Committente non può ritenersi dispensato dal pagare tutto o parte dell'importo, dovuto alla Fonderia in relazione a sue eventuali contropretese derivanti dall'esercizio del diritto di garanzia, senza l'accordo della Fonderia.
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Art. 15 - CONTROLLO E COLLAUDO
a) II Committente assume l'intera responsabilità sulla progettazione dei getti in funzione del risultato industriale da lui ricercato e che egli solo conosce con precisione.
Di conseguenza, il Committente elabora il capitolato tecnico che fissa le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare, come pure la natura e le modalità delle ispezioni. controlli e prove imposti per il collaudo di accettazione.
L'accettazione, da parte del Committente, di suggerimenti della Fonderia dati allo scopo di apportare miglioramenti al capitolato tecnico o alla modifica del disegno dei getti non può in alcun modo tradursi in un trasferimento di responsabilità, poichè la progettazione resta in ogni caso a carico esclusivo del Committente.

b) In ogni caso ed anche in mancanza di collaudo di accettazione, Ia natura e l'estensione dei controlli e delle prove necessari, le norme e le classi di severità nonchè le tolleranze di qualsiasi natura, devono essere precisate sui disegni e sul capitolato tecnico obbligatoriamente allegati dal Committente alla sua richiesta di offerta, e confermate nel contratto tra le due parti. Nel caso di produzione di getti compositi o assemblati per saldatura dalla Fonderia, le parti dovranno mettersi d'accordo sulla delimitazione di ciascuno dei componenti e sull'estensione e la natura delle zone di transizione

c) In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da fare sui getti, la Fonderia si limita a effettuare sugli stessi un semplice controllo dimensionale-visivo.

d) I controlli e le prove, ritenuti necessari dal Committente. sono effettuati. a sua richiesta, dalla Fonderia stessa o da un laboratorio od organismo esterno. Ciò deve essere precisato al più tardi all'atto della stipula del contratto, e lo stesso dicasi per la natura e l'estensione di questi controlli e prove.
Nel caso in cui sia previsto un collaudo di accettazione, I'estensione e le condizioni di tale collaudo devono essere stabilite al più tardi all'atto della stipula del contratto. Salvo diverso accordo precisato nel contratto, il collaudo ha luogo presso la Fonderia, a spese del Committente, al più tardi nella settimana seguente all'invio dell'avviso di messa a disposizione per il collaudo, indirizzato dalla Fonderia al Committente o all'organismo incaricato del collaudo. Nel caso di carenza del Committente o dell'Organismo di collaudo, i getti sono messi in deposito dalla Fonderia a spese, rischio e pericolo del Committente. Dopo una seconda notifica della Fonderia rimasta senza effetto alcuno nei quindici giorni seguenti al suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e la Fonderia è in diritto di procedere alla sua spedizione e fatturazione.
Il principio e le modalità dei controlli non distruttivi sono definiti in funzione della progettazione dei getti, per cui il Committente deve sempre precisare, nella richiesta di offerta e nell'ordinazione, i controlli che ha deciso di fare effettuare, le parti dei getti interessate dai controlli e le classi di severità richieste, e ciò per determinare in particolare le condizioni per esercitare la garanzia definita all'art. 16.
In ogni caso, i controlli e i collaudi sono effettuati nel quadro di norme appropriate, secondo le condizioni definite dai disegni e dal capitolato tecnico, decise dal Committente e accettate dalla Fonderia.

e) Il prezzo dei controlli e delle prove è generalmente distinto da quello dei getti, ma può esservi incluso se le parti sono d'accordo.
Tale prezzo tiene conto dei lavori particolari necessari per ottenere le condizioni indispensabili per la buona esecuzione dei controlli, soprattutto nel caso di controlli non distruttivi.

f) Le produzioni realizzate nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità impongono che questa condizione sia precisata dal Committente nella sua richiesta di offerta e nella sua ordinazione, condizione che la Fonderia, a sua volta, deve confermare nella sua offerta e nell'accettazione dell'ordinazione, naturalmente senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli precedenti.
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Art. 16 - RESPONSABILITÀ E GARANZIA
a) La Fonderia si obbliga a fornire getti conformi ai disegni e alle prescrizioni del capitolato tecnico contrattuale.
Per le ordinazioni di serie, il Committente deve richiedere la fabbricazione di getti campione che gli verranno presentati dalla Fonderia. Dopo che il Committente avrà effettuato a sua cura i controlli e le prove ritenuti necessari, lo stesso comunicherà la propria accettazione alla Fonderia, per lettera o con un altro mezzo di comunicazione generatore di documento, entro quindici giorni dalla data in cui sono stati ricevuti i getti-campione.
In caso di reclamo del Committente riguardante i getti consegnati, Ia Fonderia si riserva il diritto di esaminare sul posto i getti stessi.

b) La garanzia della Fonderia consiste, dopo accordo con il Committente:
1- nell'accreditare al Committente il valore dei getti riconosciuti non conformi ai disegni e al capitolato tecnico contrattuale o ai getti campione accettati dal Committente stesso:
2- o nel sostituire gratuitamente i getti;
3- o nel procedere o fare procedere alla loro riparazione.
I getti, che la Fonderia sostituisce, danno luogo a un bonifico o a una nota di accredito, e i getti in sostituzione sono rifatturati sulla base del prezzo iniziale.
La riparazione è effettuata in base a modalità decise o accettate dal Committente.
La Fonderia ne assume il costo qualora si incarichi di effettuarla o deve dare il suo accordo preventivo se il Committente decide di realizzarla ad un prezzo che avrà fatto conoscere preventivamente alla Fonderia.
La sostituzione o la riparazione dei getti, effettuata in base ad accordo tra le parti, non può avere líeffetto di modificare il regime della garanzia.
I getti, di cui il Committente ottiene l'accredito, la sostituzione o la riparazione dalla Fonderia, sono restituiti in porto assegnato, e la Fonderia si riserva il diritto di scegliere il trasportatore.

c) Sotto pena di decadenza dal diritto alla garanzia in precedenza definita, il Committente è tenuto a denunciare i vizi constatati e a chiedere esplicitamente la sostituzione o la riparazione dei getti in causa nel termine massimo, a partire dalla consegna:
1- di 15 giorni per i vizi palesi;
2- di 6 mesi per i vizi occulti, termine ridotto a un mese per la produzione di serie.
Alla scadenza di questi termini, non è più accettato alcun reclamo.
La riparazione di getti, effettuata dal Committente senza l'accordo formale della Fonderia circa il principio e il suo costo, comporta la perdita del diritto alla garanzia.

d) In nessun caso la garanzia si estende:
1- ai danni causati da un getto difettoso, nel corso del suo impiego, se il Committente ha commesso la colpa di metterlo in servizio senza aver provveduto o fatto provvedere a tutti i controlli e prove inerenti alla sua progettazione, il suo impiego e il risultato industriale richiesto, in special modo quelli previsti all'art. 15 d;
2- alle spese delle operazioni che i getti subiscono prima della messa in opera. soprattutto i trattamenti, Ie lavorazioni e i controlli atti a rivelare vizi redibitori in base al contratto, se questi non sono imputabili a colpa grave della Fonderia;
3- alle spese di montaggio, di smontaggio e di ritiro dalla circolazione dei getti da parte del Committente.
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Art. 17 - DIRITTO Dl RISERVA Dl PROPRIETÀ
Le vendite di getti sono effettuate con la garanzia del diritto di riserva di proprietà ove questo diritto sia riconosciuto dalla legislazione del Paese dove si trova la merce al momento del reclamo e purchè siano assolte tutte le condizioni prescritte dalla legge per far valere tale diritto.
In caso contrario, il Committente è tenuto ad assicurare alla Fonderia il beneficio di tutti quei diritti che garantiscono le vendite nel Paese dove si trovano i getti al momento del reclamo.
Quanto precede non può in alcun caso comportare la deroga alla clausola attributiva di competenza di cui all'art. 20.
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Art. 18 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE
In tutti i casi di cui all'art. 2-a, il Committente garantisce la Fonderia contro qualsiasi conseguenza delle azioni che potrebbero essere intentate a quest'ultimo a causa dell'esecuzione di una ordinazione di getti coperti da diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da un qualsiasi altro diritto di privativa industriale di terzi.
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Art. 19 - RISOLUZIONE
Il Committente che annulla tutto o parte dell'ordinazione o che ne rinvia notevolmente la data di consegna, senza responsabilità da parte della Fonderia, è tenuto a indennizzare la stessa Fonderia per la totalità delle spese sopportate fino alla data del ricevimento dell'avviso di annullamento o del ritardo, senza pregiudizio degli ulteriori costi diretti e indiretti che possono derivare alla Fonderia, a seguito di questa decisione.
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Art. 20 - CONTESTAZIONI
I contratti sono regolati dalla legislazione del Paese in cui ha sede la Fonderia.
Le parti tenteranno di regolare per le vie amichevoli qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti Condizioni generali di vendita e dei contratti posti in essere.
Se ciò non è possibile e in mancanza di un diverso accordo, il Foro, nella cui circoscrizione la Fonderia ha la propria sede legale, è il solo competente per qualsiasi contestazione sui contratti di fornitura, qualunque siano le condizioni di vendita e le modalità di pagamento stipulate; ciò anche nel caso di chiamata in garanzia o di pluralità di convenuti.
Tuttavia, se attrice è la Fonderia, questa ha la facoltà di adire il Foro della circoscrizione in cui si trova la sede legale del Committente e, in questo caso, di rinunciare eventualmente all'applicazione della propria legislazione.
Data , li . Timbro e firma del Committente
Letto, confermato con approvazione di ogni clausola e più specificatamente quelle di cui agli artt. 5 (Modelli e attrezzature), 7 (Termini di consegna). 9 (Consegna e trasferimento dei rischi). 13 (Quantità). 14 (Condizioni di pagamento), 15 (Controllo e collaudo). 16 (Responsabilità e garanzia), 19 (Risoluzione), 20 (Contestazioni) ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.
Data: , li Timbro e firma del Committente
Ed. 1/91
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